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IMPRESCRITTIBILE L’AZIONE SULLE DISTANZE LEGALI.

IMPRESCRITTIBILE L’AZIONE SULLE DISTANZE LEGALI.
Fonte: supplemento de Il Sole24 Ore del 24.10.2016.

L’articolo 11, comma 3, del Drr 380/2001, Testo Unico Edilizia, dispone che il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui il titolo abilitativo viene rilasciato salvi i diritti dei terzi in quanto non si rinviene un obbligo generalizzato per l’amministrazione di verificare l’esistenza di limiti di natura civilistica.

Il rilascio della sanatoria non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui non è precluso il rilascio della stessa per gli aspetti urbanistici ed edilizi.

Ciò non impedisce, dal punto di vista amministrativo, al terzo che ritenga leso un suo diritto di segnalare con un esposto il fatto all’amministrazione relativamente alla domanda di condono in istruttoria affinchè ne tenga conto e di impugnare l’eventuale successivo permesso in sanatoria entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento.

Dal punto di vista dei rapporti tra privati, il terzo può promuovuere l’azione in sede civile per ottenere la riduzione in ripristino o il risarcimento danni.

Riguardo alla prescrizione per promuovere l’azione per il ispetto delle distanze legali, la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stessa è imprescrittibile, in quanto illecito permanente.

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