LA CAPARRA CONFIRMATORIA NON SI DICHIARA SE L’ACQUIRENTE CI RIPENSA

In caso di inadempimento contrattuale, la CAPARRA CONFIRMATORIA, ricevuta dal promittente venditore in quanto persona fisica, assolve una FINALITA’ risarcitoria del danno emergente dalla mancata conclusione del contratto.
Ai fini fiscali non rappresenta “un incremento di ricchezza derivante dall’impiego di capitale, dal godimento di un bene o, più genericamente, dall’attività umana” (sentenza corte di Cassazione 10306 del 20.05.2015); di conseguenza la somma incassata non va inserita in dichiarazione dei redditi.